Il processo penale by Giulio Ubertis

Il processo penale by Giulio Ubertis

autore:Giulio Ubertis [Ubertis, Giulio]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Farsi un'idea
editore: il Mulino
pubblicato: 2010-02-14T23:00:00+00:00


Persona offesa dal reato, polizia giudiziaria e difensori

Oltre al giudice e alle parti, operano nel processo penale altri soggetti, i cui autonomi poteri di incidenza sullo sviluppo del procedimento, tuttavia, non hanno carattere decisorio né vertono su un’azione promossa da o contro i medesimi.

Così, viene riconosciuta la possibilità di intervenire nel corso del procedimento – in particolare con presentazione di memorie e con indicazioni probatorie – alla persona offesa dal reato (o ai suoi prossimi congiunti nel caso di decesso in conseguenza del reato), cioè al titolare del bene giuridico protetto dalla norma che si assume violata, non sempre coincidente con il danneggiato dal reato. A essa può affiancarsi un ente o un’associazione rappresentativi di interessi lesi dal reato (come, ad esempio, un sindacato nell’ipotesi di violazione di una norma sulla tutela della salute dei lavoratori), ma soltanto con il consenso dell’offeso, revocabile e in tal caso non più prestabile né allo stesso né a diverso ente o associazione.

Altro soggetto processuale è la polizia giudiziaria, che secondo l’art. 55 c.p.p., «deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale … [nonché svolgere] ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria», in attuazione dell’art. 109 Cost.

Infine, la qualifica di soggetti processuali è attribuibile ai difensori. In argomento, oltre a quanto illustrato supra, p. 44-45, conviene ancora segnalare che l’imputato e l’ente responsabile per l’illecito amministrativo dipendente da reato hanno diritto a nominarne di fiducia non più di due e che sono tenuti a retribuire pure quello eventualmente nominato d’ufficio, salvo il caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (possibile per il difensore sia di fiducia che d’ufficio) in caso di non abbienza.

La funzione difensiva si esplica generalmente per l’accusato, l’ente responsabile per l’illecito amministrativo dipendente da reato e la persona offesa attraverso l’assistenza, con la quale il difensore svolge la sua attività a fianco del difeso (cui va equiparato il rappresentante legale degli enti), che comunque può continuare ad agire in nome e per conto proprio; per le altre parti private, invece, essa si realizza nei modi della rappresentanza: dato che le medesime non possono stare personalmente in giudizio, agisce in nome e per conto loro il difensore (che non può essere più di uno).



scaricare



Disconoscimento:
Questo sito non memorizza alcun file sul suo server. Abbiamo solo indice e link                                                  contenuto fornito da altri siti. Contatta i fornitori di contenuti per rimuovere eventuali contenuti di copyright e inviaci un'email. Cancelleremo immediatamente i collegamenti o il contenuto pertinenti.